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Chi può accedere

Ideensammlung - Erneuerbare Energien

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

001. Domanda: Quali sono i requisiti per partecipare all’Avviso pubblico?

Risposta:

Per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. Essere residente nell’unità abitativa oggetto dell’intervento agevolabile, alla data del 1 ottobre 2014,
  2. Essere proprietario, alla data del 1 ottobre 2014, dell’unità abitativa per cui si richiede l’agevolazione ovvero essere titolare sull’unità abitativa di un diritto reale di godimento (uso, abitazione, usufrutto) o di un diritto personale di godimento (locazione, comodato d’uso, documentato da contratto, sottoscritto in data precedente al 1 ottobre 2014, ). Si precisa che, in ogni caso, i contratti sopra indicati dovranno essere registrati prima della presentazione della domanda telematica di cui all’Art. 6 comma 2 dell’Avviso Pubblico.
  3. L’unità abitativa per cui si richiede l’agevolazione deve essere esistente alla data del 1 ottobre 2014, ubicata nel territorio della Regione Basilicata, regolarmente accatastata in una delle categorie indicate dall’Art. 2, comma 2), lettera b) dell’Avviso Pubblico.

002. Domanda: Come può essere attestata la proprietà dell’unità abitativa? Risposta:

L’articolo 6 comma 11 lettera d) dell’Avviso pubblico prevede, all’atto dell’invio della domanda, la presentazione, in copia conforme, della documentazione idonea a dimostrare il diritto di proprietà o il possesso di altro diritto reale o personale di godimento sull’unità abitativa oggetto dell’intervento.

In particolare la documentazione idonea ad attestare il diritto di proprietà dell’unità abitativa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, può essere quella elencata di seguito:

  1. Contratto di compravendita registrato,
  2. Dichiarazione di successione registrata,
  3. Sentenza di intervenuta usucapione,
  4. Titolo edilizio abilitativo alla costruzione (Licenza edilizia, concessione edilizia, permesso dicostruire, etc.)

003. Domanda: Sono assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, posso accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico?

Risposta:

L’articolo 1 dell’Avviso pubblico, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 23 della LR n°8/2014, prevede che gli interventi agevolati possono essere eseguiti solo ed esclusivamente su unità abitative private.

Pertanto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati non possono essere oggetto di interventi agevolati con il presente Avviso pubblico, a meno che non risultino regolarmente riscattati alla data del 1 ottobre 2014.

004. Domanda: Sono residente in una unità abitativa ubicata in un condominio, posso accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico?

Risposta:

I residenti in condominio, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico, possono accedere alle agevolazioni solo per le tipologie di intervento a servizio esclusivo della propria unità abitativa.

Gli interventi agevolabili, quindi, non possono riguardare le parti comuni dei condomini; a titolo esemplificativo ma non esaustivo non sono agevolabili:

 gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle facciate del fabbricato, del tetto;

gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di climatizzazione centralizzati, ecc.

Sono invece agevolabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

 gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici;
 di installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
 di adeguamento dei serramenti, ecc. solo se tali interventi sono ad uso esclusivo della

propria unità abitativa.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici

005. Quali interventi sono ammessi a contributo?

Risposta:

Sono ammessi a contributo:

  • Gli interventi che prevedono l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari
  • Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di climatizzazione invernale (sostituzione, integrazione ed adeguamento dell’impianto termico esistente a servizio dell’unità abitativa) ad es.: Sostituzione di una vecchia caldaia con una a condensazione;
  • Installazione di sistemi di riscaldamento alimentati da biomasse combustibili (caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellets, termocamini a legna, stufe a legna)

006. Domanda: Sono agevolabili gli interventi di installazione di pompe di calore? Risposta:

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico gli interventi di installazione di pompe di calore, eventualmente anche con funzione di raffrescamento.

CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

007. Domanda: Le agevolazioni previste dall’Avviso pubblico sono cumulabili con altri incentivi, ad esempio le detrazioni fiscali per la ristrutturazione e per la riqualificazione energetica degli edifici?

Risposta:

Ai sensi dell’Articolo 11 le agevolazioni previste dall’Avviso pubblico sono cumulabili per le stesse tipologie d’intervento e per la sola parte di spesa eccedente il contributo erogato ai sensi del presente Avviso pubblico con ulteriori contributi, incentivi o aiuti della stessa natura concessi da altre fonti, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni di riferimento ed in ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale.

I contributi di cui al presente Avviso pubblico, quindi, sono cumulabili, per le stesse tipologie di intervento, con le agevolazioni fiscali di cui all’Art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (agevolazioni per ristrutturazioni edilizie) e di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), per la sola parte di spesa sostenuta sostenuta dal beneficiario.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Delega al pagamento

008. Domanda: E’ possibile accedere al meccanismo della delega al pagamento per importi del contributo inferiori al costo sostenuto per l’intervento?

Risposta:

La DGR 1375 del 11/11/2014, di modifica dell’Avviso pubblico, ha esteso a tutti i beneficiari la possibilità di delegare il Soggetto Gestore al pagamento del contributo direttamente al fornitore/i della prestazione resa, tale previsione è stata confermata dalla DGR 144 del 28/11/2014.

Ai sensi dell’Articolo 10 comma 3 dell’Avviso pubblico, nel caso in cui il contributo sia inferiore alla spesa effettivamente sostenuta ed ammissibile, il beneficiario deve dimostrare preventivamente di avere pagato la quota parte, a proprio carico, eccedente il contributo concesso. A tal fine il Soggetto Gestore liquiderà il contributo concesso direttamente al fornitore/i ad ultimazione dell’intervento;

NUOVA CERTIFICAZIONE ISEE

OO9 Domanda: Come deve essere certificato l’ISEE?

Risposta:

La certificazione ISEE deve essere rilasciata dai CAF e dall’INPS in funzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello è stato approvato con DM 7/11/2014 (pubblicato in G.U. n.267 del 17/11/2014 – serie n.87) che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015.

Per quanto attiene alla condizione reddituale bisognerà fare riferimento alla dichiarazione relativa all’anno 2013.

 

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